Art. 1 Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata da una delle seguenti menzioni geograficheaggiuntive: "Castel del Monte", " Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 Varietà di olivo
- La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte", è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.
- La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti; Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80%. Possono, altresi, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.
- La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", e nservata all'olio extra vergine di olivo ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da soleo conngiuntamente, in misura non superiore al 50%.

Art. 3. Zona di produzione
- La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Bari. Tale zona è riportata in apposita cartografia.
- La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte", comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio di amministrativo dei seguenti comuni:
Canosa, Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.
- La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto" comprende, nella provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto, Bitritto, Bari, Binetto , Triggiano, Capur so, Santeramo, Toritto, Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicttaro, Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.
- La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio ammimstrativo dei seguenti comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigiano, Turi, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.

Art. 4. Caratteristiche di coltivazione
- Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
- I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.l.
- Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso tronco-conico con sesti compresi tra 13x13 per le coltivazioni più antiche e 7x7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.
- Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art.3.
- Per la produzione dell'olio extravergine a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3, dell'art.3.
- Per la produzione dell'olio extravergine a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4, dell'art.3.
- La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 Gennaio di ogni anno.
- La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominà4ione di origine controllata di cui all'arti non può superare kg.l0.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%:
- Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non sùperi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
- La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal D.M. 4 Novembre 1993, n.573, in unica soluzione.
- La presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art.5, punto 2 , lettera a, della legge 5 Febbraio 1992, n.169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art.5 Modalità di oleificazione
- La zona oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Castel del Monte", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.3.
- La zona oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Bitonto", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art.3.
- La zona oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art.3.
- La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
- Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui l'art.l, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di olio senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
- Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art.6 Caratteristiche al consumo
- All'attodell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Castel del Monte", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi gialli; odore: di fruttato intenso;
sapore: fruttato con sensazione media di amaro e ~i~cante;
acidità massima totale espressa in acido Qlelco; in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panei Test: > = 7,00; numero perossidi: <=12 MeqO2/Kg; K 232: <=2,20 %; K270:<=0,180%;
valore percentuale della trilinoleina I trigliceridi totali <=0,20.
- All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Bitonto", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde - giallo; odore: di fruttato medio;
sapore.: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in péso, non supenore
a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panei Test: > = 7,00; numero perossidi: <=12
MeqO2IKg; K 232: <=2,40%;
K270:<=0,180%;
valore percentuale della trilinoleina I trigliceridi totali <=0,20.
- All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi; odore: di fruttato leggero;
sapore.: fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel Test: > = 7,00; numero perossidi: <=15 MeqO2/Kg; K232:<=2,40%;
K270:<=0,180%;
valore percentuale della trilinoleina I trigliceridi totali <=0,20.
- Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa dell'Unione Europea.
- In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizione ideale un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'arti da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
- E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentarie forestali di modificare con proprio decreto i limiti ànalitici sop~a riportati su richiesta del consorzio di tutela.
- La designazione degli oli alla fase di conferimento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal D.M. 4 Novembre 1993, n.573, in ordine agli esami chimico- fisici ed organolettici.

Art.7 Designazione e presentazione
- Alla denominazione di origine controllata di cui all'arti è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente "Disciplinare di produzione" ivi compresi gli aggettivi: "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Superiore".
- E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragione sociale, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il con sumatore.
- L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nella azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'aria di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
- Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine a denominazione di origine controllata di cui l'arti devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata dal punto i dell'art.3.
- Le menzione geografiche aggiuntive, autorizzate all' art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non supenore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Terra di Bari".
- L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai seni dell'art. 1, punto 2, del D.M. 4 Novembre 1993, n.573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
- Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con coìorirnetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura prevista dalla vigente legislazione.
- L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri.
- E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

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